Formazione generale e specifica dei lavoratori rischio medio art.37 12 Ore
Nuovo Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025
Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori è disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025. La mancata formazione comporta responsabilità e sanzioni per il datore di lavoro in caso di controllo.
Il corso di Formazione Specifica per lavoratori rischio medio è regolato dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025.
Il lavoratore deve ricevere una formazione ed un addestramento adeguato e sufficiente in
materia di sicurezza e di salute con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle propriemansioni.
Per “lavoratore” si intende qualsiasi persona che svolge un’attività lavorativa all’interno di un’organizzazione, sia pubblica che privata, indipendentemente dal tipo di contratto o dalla retribuzione, anche con finalità di apprendimento, ad esclusione degli addetti ai servizi domestici e familiari.
Tabella riassuntiva della Formazione Base Obbligatoria per i Lavoratori ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025:
FORMAZIONE COMPLETA RISCHIO MEDIO:
FORMAZIONE GENERALE 4H + FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO MEDIO 8 ORE
Classificazione fattore di rischio aziendale
L’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 disciplina la durata, i contenuti minimi, le
modalità di formazione e aggiornamento per la Formazione dei Lavoratori.
ATECO Rischio Medio (Allegato IV - ASR 2025):
- A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca
- H - Trasporto e Magazzinaggio
- Q - Sanità e Assistenza Sociale
- O - Amministrazione Pubblica e Difesa; Assicurazione Sociale Obbligatoria
- P - Istruzione
Modalità
- Formazione generale (E-learning)
- Formazione specifica rischio medio (Aula o videoconferenza)
- È possibile svolgere l’intero corso della durata di 12 ore anche tutto in aula o videoconferenza.
- Durata: 12 ore (4 formazione generale - 8h specifica rischio medio)
- Test finale a risposta multipla
Normativa
- D.Lgs. 81/08
- Accordo Stato-Regioni 17/04/2025
Attestato
Gli attestati rilasciati sono validi su tutto il territorio nazionale come previsto dall’Accordo Stato-Regioni n. 59/CSR del 17 aprile 2025 (Allegato A – Parte I – Punto 6).
L'attestato presenta il QR CODE per il riconoscimento automatico da parte di tutti gli organi di controllo.
Aggiornamento
Ogni 5 anni